Golf car per uso turistico in città: la normativa aggiornata

Chi acquista o noleggia una golf car per portare turisti in giro per un centro storico si trova davanti a una domanda semplice con una risposta complicata: dove posso circolare e con quali autorizzazioni. La complicazione non nasce dal veicolo, che è omologato e targato come qualsiasi altro, ma dal fatto che il servizio di trasporto turistico non ha una disciplina nazionale dedicata. Il risultato è che le regole cambiano da Regione a Regione e, dentro la stessa Regione, da Comune a Comune.

Negli ultimi due anni la situazione si è mossa parecchio. Firenze è diventata il primo Comune italiano a dotarsi di un regolamento specifico sul trasporto turistico nella sua area UNESCO, un provvedimento poi confermato dal TAR nel giugno 2026. Roma sta lavorando a un percorso analogo ma non è ancora arrivata al testo definitivo. Altre città guardano ai due casi per capire come muoversi.

Questo articolo mette in fila cosa dice la norma statale, cosa possono fare Regioni e Comuni, cosa è già in vigore a Firenze e a che punto è Roma. Dove il quadro non è chiaro lo diciamo apertamente, perché su una materia che porta a sequestri di veicoli e sanzioni non ha senso riempire i vuoti con supposizioni.

Il punto di partenza: cosa dice la legge nazionale

La norma statale si occupa del veicolo, non del servizio. È una distinzione che sembra formale e invece spiega tutta la confusione degli ultimi anni.

L’articolo 47 del Codice della Strada classifica i veicoli secondo le categorie internazionali. Le tre che interessano il mondo golf car sono queste:

  • L6e – quadricicli leggeri, massa a vuoto fino a 350 kg, velocità massima costruttiva 45 km/h, potenza fino a 4 kW per i motori elettrici.
  • L7e – quadricicli, massa a vuoto fino a 400 kg, potenza netta massima 15 kW.
  • M1 – veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Una golf car pensata per il trasporto di ospiti in ambito urbano viene normalmente omologata M1 oppure L7e. È questo il punto che ha reso difficile fermarle: un mezzo omologato M1, targato, assicurato e revisionato è un’automobile a tutti gli effetti, e non esiste una norma del Codice della Strada che permetta di vietarla in quanto tale. Se vuoi approfondire le differenze pratiche fra le classi di omologazione, sono trattate nella guida su golf cart non omologati e omologati e nella pagina dedicata alle golf car omologate per la circolazione stradale.

Esiste poi l’articolo 59, che riguarda i veicoli con caratteristiche atipiche, cioè quelli che per le loro caratteristiche non rientrano nelle categorie ordinarie. È la casella in cui finiscono risciò a pedalata assistita, tuk tuk e mezzi assemblati, ed è la casella che i regolamenti comunali hanno iniziato a usare per distinguere ciò che si può fare da ciò che non si può fare. Circolare con un veicolo atipico non ancora disciplinato espone a una sanzione pecuniaria e alla confisca del mezzo.

Sul lato del servizio, la legge 15 gennaio 1992 n. 21 disciplina gli autoservizi pubblici non di linea, cioè taxi e noleggio con conducente. Sono attività contingentate: servono una licenza o un’autorizzazione comunale, una rimessa, requisiti professionali del conducente. Il trasporto turistico, però, viene inquadrato in modo diverso: non è un servizio di piazza, è un’attività che rientra nella filiera turistica. Su questa differenza si è giocata gran parte del contenzioso.

Perché il conflitto con taxi e NCC

La contestazione delle categorie del trasporto pubblico non di linea è sempre la stessa: una golf car che carica turisti sotto il Colosseo o vicino al Duomo svolge di fatto un trasporto di persone a pagamento, ma senza le licenze contingentate e gli obblighi che gravano su taxi e NCC. Gli operatori del turismo replicano che il servizio è diverso, perché è un’esperienza legata alla visita e non un trasferimento da un punto a un altro scelto dal cliente.

Non è una disputa accademica: da come si qualifica il servizio discendono i titoli richiesti al conducente, il regime autorizzatorio e la possibilità stessa di operare. Ed è esattamente il nodo su cui la norma statale tace.

Il livello che conta davvero: Regione e Comune

Poiché lo Stato non disciplina il trasporto turistico come attività, la competenza si sposta sulle Regioni, che hanno potestà in materia di turismo, e sui Comuni, che regolano la circolazione nei centri abitati.

La Toscana è stata la prima a muoversi in modo strutturato. Con la legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61, il nuovo Testo unico del turismo entrato in vigore il 9 gennaio 2025, la Regione ha attribuito ai comuni a più alta densità turistica la facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico. È una delega breve nel testo ma decisiva negli effetti: senza quella disposizione, Firenze non avrebbe avuto la base giuridica per il proprio regolamento.

Il Lazio, alla data di questo articolo, non dispone di uno strumento equivalente. È la ragione per cui il percorso romano è più lento, come vedremo più avanti.

Firenze: il primo regolamento italiano sul trasporto turistico

Il Comune di Firenze ha approvato in Consiglio comunale il 30 luglio 2025 il “Regolamento per l’esercizio dell’attività di trasporto turistico all’interno dell’Area UNESCO”. Il provvedimento è entrato in vigore il 15 ottobre 2025.

La logica è netta: nell’area UNESCO l’uso di mezzi atipici per il trasporto turistico è vietato, e restano consentiti solo servizi di navetta effettuati con veicoli e itinerari autorizzati dall’amministrazione. Caddy, golf car e risciò impiegati in tour liberi per le vie del centro non rientrano più fra le attività ammesse.

I limiti fissati dal regolamento

Elemento Previsione
Numero massimo di navette 24 in totale, 12 per ciascuno dei due itinerari
Limite per singolo operatore Massimo 3 nulla osta
Capienza del veicolo Fino a 8 passeggeri
Omologazione Veicoli M1, elettrici
Colore Bianco
Intestazione Agenzie di viaggio e turismo
Itinerario A Lungarni Ovest: piazzale Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, il Prato, via Curtatone, lungarni Vespucci e Corsini, ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, lungarno Soderini, ponte Vespucci
Itinerario B Piazzale e Lungarni Est: piazza Ferrucci, viale Michelangelo, piazzale Michelangelo, viale Poggi, via dei Bastioni, via del Monte alle Croci
Sanzioni Sequestro per i mezzi non autorizzati; multa di 500 euro e ritiro del nulla osta per le navette autorizzate che operano in modo irregolare

Nella comunicazione istituzionale del Comune la sindaca Sara Funaro ha definito Firenze la prima città ad aver approvato uno strumento di questo tipo. Alla scadenza della procedura pubblica risultavano pervenute domande da 21 soggetti privati, un numero che dà la misura di quanto il servizio si fosse diffuso prima della regolamentazione. I riferimenti completi sono nei comunicati ufficiali sull’impostazione del regolamento e sulla sua entrata in vigore.

Merita attenzione un dettaglio che sfugge spesso: il regolamento non colpisce il veicolo in quanto tale, ma l’attività. Una golf car elettrica che porta gli ospiti di un hotel dal parcheggio alla struttura non svolge trasporto turistico nel senso del regolamento. Il perimetro è l’attività commerciale di trasporto di turisti su itinerario, ed è quella a essere contingentata.

Il TAR conferma il regolamento

Gli operatori di caddy, golf car e risciò, insieme ad alcune rappresentanze di categoria, hanno impugnato il provvedimento. Il 19 giugno 2026 la Prima Sezione del TAR Toscana ha depositato due sentenze che respingono i ricorsi.

I giudici hanno ritenuto le misure proporzionate e ragionevoli, osservando che il trasporto turistico non è stato eliminato ma regolamentato attraverso itinerari autorizzati e una procedura pubblica per il rilascio dei titoli. Nelle motivazioni è stata inoltre ribadita la distinzione fra il trasporto turistico e i servizi pubblici non di linea, che seguono una disciplina propria. La pronuncia è stata ripresa dal Comune di Firenze e dall’ANSA.

Il peso di questa decisione va oltre Firenze. Ha stabilito che un Comune, se dispone di una copertura legislativa regionale, può contingentare il trasporto turistico su base territoriale senza che questo costituisca una restrizione illegittima della libertà di impresa. È il precedente su cui le altre amministrazioni stanno costruendo.

Roma: regole ancora da scrivere

A Roma la situazione è diversa e va descritta per quello che è: alla data di pubblicazione di questo articolo non esiste un regolamento comunale in vigore sul trasporto turistico con golf car.

Il percorso è iniziato il 2 dicembre 2025, quando l’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione sul trasporto turistico leggero, presentata dalla consigliera Elisabetta Lancellotti. La mozione non introduce divieti: chiede alla Regione Lazio di aggiornare la propria legislazione, così da consentire a Roma Capitale di fissare criteri, limiti, percorsi e regole certe per risciò, golf cart e altri veicoli turistici leggeri, in particolare nel centro storico tutelato dall’UNESCO dal 1980. Il modello dichiarato è quello toscano.

Il nodo giuridico è lo stesso descritto sopra. Senza una legge regionale che deleghi il Comune, l’amministrazione capitolina non ha titolo per contingentare l’attività: i mezzi circolano regolarmente perché omologati, e l’attività si avvia con una segnalazione certificata di inizio attività, uno strumento che l’ente può contestare solo a posteriori.

Nel corso del 2026 il confronto si è spostato su un tavolo fra Regione Lazio e Campidoglio, con il presidente della Regione Francesco Rocca, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. Le ipotesi circolate riguardano un tetto massimo di autorizzazioni, percorsi obbligati per non interferire con il trasporto pubblico e controlli sui requisiti dei conducenti. Alla data di questo articolo la stesura del testo operativo è attesa in Assemblea Capitolina nell’autunno 2026.

Va segnalato anche un passaggio a vuoto: una proposta normativa regionale che avrebbe qualificato le golf car come navette turistiche è stata ritirata dopo l’opposizione delle sigle di taxi e NCC. È un elemento utile per capire che il percorso romano non è lineare e che le tempistiche annunciate possono slittare.

In concreto, chi opera oggi a Roma si muove in un quadro che il Comune stesso ha definito privo di strumenti di contingentamento, ma che può cambiare in tempi rapidi una volta approvato il regolamento. Per chi noleggia veicoli per servizi alberghieri o eventi nella capitale, il riferimento operativo resta la pagina sul noleggio golf car a Roma, dove le condizioni d’uso vanno però sempre riverificate con l’amministrazione al momento del servizio.

Firenze e Roma a confronto

Firenze Roma
Legge regionale abilitante L.R. Toscana 61/2024, in vigore dal 9 gennaio 2025 Non ancora adottata
Regolamento comunale Approvato il 30 luglio 2025, in vigore dal 15 ottobre 2025 In preparazione, atteso in autunno 2026
Mezzi atipici nel centro storico Vietati per il trasporto turistico nell’area UNESCO Nessun divieto specifico in vigore
Contingentamento 24 navette, 2 itinerari Nessuno; avvio attività con SCIA
Contenzioso Ricorsi respinti dal TAR Toscana il 19 giugno 2026 Non pertinente allo stato attuale

Cosa deve verificare oggi chi impiega golf car con i turisti

Al di là della città, ci sono passaggi che vanno controllati sempre. Elencarli non è burocrazia: le sanzioni previste dai regolamenti già in vigore arrivano al sequestro del veicolo, e un mezzo fermo in un fine settimana di alta stagione costa molto più di una verifica preventiva.

  1. Classe di omologazione del veicolo. M1, L7e o L6e non sono equivalenti: cambiano velocità ammesse, strade percorribili e, in alcune formulazioni regolamentari, l’ammissibilità stessa del servizio. Il dato è sulla carta di circolazione.
  2. Qualificazione del servizio. Trasporto turistico, noleggio con conducente, servizio interno a una struttura ricettiva e trasferimento di ospiti sono cose diverse, con requisiti diversi. Da questa qualificazione dipende tutto il resto, compresi i titoli professionali richiesti al conducente.
  3. Regolamento comunale e ordinanze in vigore. Vanno chiesti all’ufficio mobilità o commercio del Comune, non dedotti da quanto fa il concorrente. Un’ordinanza può entrare in vigore in pochi giorni.
  4. Accesso alle ZTL. L’omologazione elettrica non dà automaticamente diritto di transito. I permessi ZTL seguono regole comunali proprie e vanno richiesti a parte.
  5. Copertura assicurativa coerente con l’uso. Una polizza per uso proprio non copre il trasporto di persone a titolo oneroso. È il punto su cui i contenziosi diventano seri.
  6. Requisiti del conducente. Per i servizi pubblici non di linea è richiesto il certificato di abilitazione professionale. Per il trasporto turistico l’inquadramento varia con la disciplina regionale e comunale: va verificato caso per caso.
  7. Manutenzione e revisione documentate. Nei controlli su strada la regolarità del mezzo viene verificata come per qualsiasi altro veicolo a motore.

I punti che restano incerti

Su un tema che tocca autorizzazioni e sanzioni, indicare dove la norma non è chiara vale più che riempire il vuoto. Questi sono gli aspetti su cui, alla data di questo articolo, non esiste una risposta univoca e documentabile.

  • Il perimetro esatto del trasporto turistico. Le sentenze del TAR Toscana hanno distinto il trasporto turistico dai servizi pubblici non di linea, ma la linea di confine nei casi intermedi resta definita in via interpretativa. Fonti di categoria hanno riferito nell’estate 2026 di una pronuncia che riconoscerebbe alle agenzie di viaggio la possibilità di trasportare i propri clienti con mezzi propri all’interno dell’area UNESCO, nel rispetto dei limiti ZTL. Non avendo verificato il testo integrale della sentenza, riportiamo la notizia come tale e invitiamo a non fondarci decisioni operative.
  • I titoli richiesti al conducente nel trasporto turistico. Nei servizi taxi e NCC il requisito professionale è definito. Nel trasporto turistico regolato da fonte regionale il quadro non è uniforme sul territorio nazionale.
  • Cosa accadrà a Roma. Le ipotesi circolate sul tavolo Regione-Campidoglio non sono un testo normativo. Fino alla pubblicazione dell’atto, ogni previsione sui numeri e sui percorsi è tale.
  • L’effetto sulle altre città d’arte. Venezia, Napoli, Verona, Siena e altri centri UNESCO stanno osservando il precedente fiorentino. Non risultano allo stato regolamenti equivalenti già in vigore, ma la materia è in movimento.

Cosa cambia per chi usa golf car fuori dal contesto urbano

Vale la pena chiarire un equivoco che si sta diffondendo. Le restrizioni descritte riguardano il trasporto turistico commerciale nelle aree tutelate delle grandi città. Non toccano gli impieghi che costituiscono la maggior parte del parco circolante: campi da golf, resort, agriturismi, campeggi, villaggi, complessi residenziali, strutture sanitarie, movimentazione interna in azienda.

Un resort che sposta gli ospiti fra le camere e la reception all’interno della propria proprietà, un agriturismo che accompagna i clienti in cantina, un campeggio che gestisce il trasporto bagagli operano su area privata o su percorsi che nulla hanno a che vedere con i regolamenti sul trasporto turistico urbano. Su questi utilizzi il tema resta quello classico dell’omologazione quando è necessaria e della scelta del mezzo, affrontata nella pagina sui veicoli elettrici omologati.

Il discorso cambia nel momento in cui il veicolo esce sulla strada pubblica per trasportare turisti a pagamento lungo un itinerario cittadino. Lì entrano in gioco tutte le regole descritte in questo articolo. Il tema più generale del rapporto fra questi mezzi e i tessuti urbani storici è trattato nell’approfondimento su centri storici e golf cart.

Dove sta andando la normativa

La direzione è leggibile e vale la pena dirla senza giri di parole: si va verso il contingentamento. Il modello che si sta affermando prevede una legge regionale che delega, un regolamento comunale che fissa numeri e percorsi, una procedura pubblica per l’assegnazione dei titoli e sanzioni che arrivano al sequestro.

Per un operatore questo significa due cose. La prima è che il periodo in cui bastava acquistare un mezzo omologato e iniziare a lavorare si sta chiudendo nelle città a forte pressione turistica. La seconda è che chi ottiene un titolo in un sistema contingentato acquisisce una posizione più stabile di quella che aveva prima, perché il numero dei concorrenti diventa noto e limitato.

Sul piano tecnico, la conseguenza pratica è che i requisiti dei veicoli tendono a diventare più stringenti: omologazione M1, trazione elettrica, limiti di capienza, in alcuni casi caratteristiche estetiche. Chi pianifica un investimento su un servizio urbano farebbe bene a verificare l’omologazione prima dell’acquisto, non dopo, perché adeguare un mezzo già in flotta è raramente possibile.

Domande frequenti

Dipende dal Comune e dalla qualificazione del servizio. A Firenze, nell’area UNESCO, serve un nulla osta rilasciato dall’amministrazione tramite procedura pubblica, e i titoli disponibili sono contingentati a 24 navette. In città prive di regolamento specifico l’attività si avvia con una segnalazione certificata di inizio attività, ma questo non esclude obblighi legati all’accesso alle ZTL e ai requisiti del conducente. La verifica va fatta presso il Comune competente prima di iniziare.

Non in assoluto. Il regolamento in vigore dal 15 ottobre 2025 vieta l’impiego di mezzi atipici per l’attività di trasporto turistico all’interno dell’area UNESCO e ammette solo navette autorizzate su due itinerari definiti. Restano fuori dal perimetro del divieto gli usi privati, i servizi interni alle strutture e gli impieghi al di fuori dell’area UNESCO, che seguono le regole ordinarie della circolazione.

Alla data di questo articolo non risulta in vigore un regolamento comunale che contingenti l’attività. L’Assemblea Capitolina ha approvato il 2 dicembre 2025 una mozione che chiede alla Regione Lazio gli strumenti normativi per intervenire, e nel 2026 è stato avviato un tavolo fra Regione e Campidoglio. Il testo operativo è atteso in autunno. Chi opera oggi dovrebbe considerare probabile un cambio di regole nel breve periodo.

La M1 è la categoria dei veicoli per trasporto di persone con al massimo otto posti oltre al conducente ed è quella richiesta dal regolamento di Firenze per le navette autorizzate. La L7e è un quadriciclo con massa a vuoto fino a 400 kg e potenza netta massima di 15 kW: circola su strada ma con limiti diversi. Sul piano operativo la M1 apre più possibilità nei servizi di trasporto persone, mentre la L7e resta adatta a usi utilitari e a percorsi meno impegnativi.

Il trasferimento di ospiti fra la struttura e un punto di arrivo è un servizio diverso dal tour turistico su itinerario, e come tale non ricade automaticamente nei regolamenti sul trasporto turistico. Restano però da verificare l’accesso alle eventuali ZTL, la coerenza della copertura assicurativa con l’uso effettivo e l’inquadramento del servizio, che cambia a seconda che sia gratuito e accessorio all’ospitalità oppure fatturato a parte. È uno dei punti su cui conviene un confronto preventivo con il Comune.

Il regolamento di Firenze prevede il sequestro per i mezzi non autorizzati e, per le navette in possesso di nulla osta che operano in modo irregolare, una sanzione di 500 euro con ritiro del titolo. A queste si aggiungono le conseguenze ordinarie previste dal Codice della Strada e, per i veicoli atipici non disciplinati, la sanzione pecuniaria e la confisca previste dall’articolo 59.

No. I regolamenti descritti riguardano l’attività commerciale di trasporto turistico nelle aree tutelate dei centri urbani. L’impiego di golf car all’interno di proprietà private o su percorsi aziendali segue le regole ordinarie, con il consueto discrimine fra mezzi omologati per la strada pubblica e mezzi destinati ad aree private.

Come restare aggiornati

La materia si muove con delibere comunali e leggi regionali che entrano in vigore in tempi brevi. Le fonti da monitorare sono l’albo pretorio del Comune di riferimento, il bollettino ufficiale della Regione e, per il contenzioso, le pronunce dei TAR territoriali. Questo articolo viene aggiornato quando emergono provvedimenti nuovi e verificabili su fonte istituzionale.

Golf Car per Tutti è un servizio di Ecologydrive Srl, Via Tagliamento 5, 59013 Montemurlo (PO), P.IVA 02409920978. Per informazioni tecniche sulle classi di omologazione dei veicoli si può usare la pagina contatti. Per le autorizzazioni al servizio il riferimento resta il Comune competente.

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